Ultimo aggiornamento: lunedì 26 agosto 2024

Tecnica



Pubblicato il DLgs 311/06 - Febbraio 2007 (revisione del DLgs 192/05)
E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n°26 del 1 Febbraio 2007 il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Il provvedimento, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 Dicembre 2006, presenta rispetto al testo precedentemente vigente (D.Lgs 192/05) numerose novità tra le quali le più rilevanti sono:
  • Estensione dell'obbligo di emissione del certificato energetico anche per edifici esistenti ma solo al momento della loro immissione sul mercato immobiliare a titolo oneroso.
    Le disposizioni introdotte, rilevabili nel dettaglio all'Art. 2 del nuovo provvedimento, prevedono un'applicazione temporale graduale e con riferimento alla superficie utile in metri quadrati dell'immobile.

  • All'Art. 5 si precisa che per i nuovi edifici o per importanti ristrutturazioni definite all'Art. 3 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs n°192/05, per i quali è stata richiesta la concessione edilizia dopo l'8 ottobre 2006, fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali previste dall'Art. 6 comma 9, l'attestato di certificazione energetica è sostituito da un attestato di qualificazione energetica.

    Il documento è rilasciato da un professionista abilitato anche non estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, ed è a carico del venditore o locatore.
    L'emissione dell'attestato diventa condizione essenziale per accedere ad agevolazioni di natura fiscale (Legge finanziaria 2007) o a contributi di fondi pubblici per interventi sull'edificio e sugli impianti correlati a risparmio energetico.

  • Tempi più stretti per l'adeguamento ai nuovi livelli di isolamento termico (i valori di trasmittanza termica previsti per il 1° gennaio 2009 sono anticipati di un anno al 1 Gennaio 2008) e introduzione di nuovi limiti ancora più restrittivi dal 2010.

  • Nuovi limiti prestazionali e prescrittivi suddivisi per ambito di intervento nell'Allegato I. Si evidenzia che per tutte le categorie di edifici nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione (Art. 3 comma 2 lettere a) e b)) si procede in sede progettuale alla verifica contemporanea del:
    • calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale EPci ed alla verifica che risulti inferiore ai limiti in tabella 1 Allegato C
    • calcolo del rendimento medio stagionale dell'impianto termico e verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite calcolato con ng= (65 + 3 Log Pn ) %
    • verifica delle trasmittanze termiche delle diverse componenti edilizie opache e trasparenti, che non devono superare il 30% dei valori fissati alle tabelle di cui ai punti 2,3,4 Allegato C.

    Per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.

    L'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato per coprire almeno il 50% del fabbisogno di energia primaria richiesta per produzione di acqua calda sanitaria.

    Sono però rimandate ad apposito Decreto le modalità applicative degli obblighi, le prescrizioni minime e le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti che utilizzano predette fonti di energia.

  • Ai fini di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti nel caso di edifici nuovi e ristrutturazioni nei casi previsti al comma 9 Allegato I è necessario valutare per tutte le categorie di edifici, le opere efficaci tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare dei sistemi schermanti. Per gli immobili (escluse le categorie elencate al comma 10 Allegato I) con superficie utile superiore a 1000 m2 è invece obbligatorio la presenza di sistemi schermanti esterni.
Il provvedimento contiene inoltre un modello aggiornato di Relazione tecnica di cui all'Art 28 Legge 10/91 (Allegato E), dei moduli aggiornati per la stesura dei rapporti di controllo degli impianti termici in funzione della potenzialità (Allegato F e G) e una serie di nuove misure relative alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici (Allegato L).

Per eseguire rigorosamente i calcoli della prestazione energetica dell'edificio e le verifiche necessarie all'applicazione del Decreto Legislativo n°311, a memoria del progettista è riportato in Allegato M un elenco di norme UNI rispondenti ed attualmente in vigore

Alleghiamo al link seguente il documento legislativo integrale (compresi gli allegati) DLgs 311 del 29 Dicembre 2006.pdf

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