Tecnica
D.P.R. n°59 Regolamento di attuazione Art 4 Dlgs 192
In data 10 Giugno 2009 è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n°132 l'atteso Decreto che rende omogenea, su tutto il territorio nazionale ad esclusione delle Regioni e province autonome che hanno adottato propri provvedimenti, la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti.
Con il D.P.R. n°59 (download del testo completo di note) termina il "regime transitorio" stabilito dal Decreto Legislativo n°192/05 e si adottano le norme UNI TS 11300 Parte 1 (dedicata al fabbisogno di energia degli edifici) e Parte 2 (fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti dell'impianto per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria) anche per le verifiche previste nella Relazione tecnica Legge 10/91.
Sono confermati i requisiti minimi (trasmittanze termiche, indice specifico EPi , rendimento globale medio stagionale), per le diverse tipologie di intervento, riportati nelle tabelle dei Decreti n°192/05 e s.m.i 311/06, con la modifica sostanziale della sola verifica dell'indice EPlimite nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione complessiva.
A questi requisiti si aggiungono le nuove verifiche (Art.4)
- prestazione energetica per il raffrescamento estivo EPe (comma 3)
- ulteriore riduzione dei valori limiti per gli edifici pubblici (comma 15)
- calcolo della trasmittanza termica periodica per alcune componenti edilizie (pareti opache verticali, orizzontali o inclinate) per le località con valore medio mensile di irradianza maggiore o uguale a 290W/m²anno (comma 18)
Il programma STIMA10 (TFM) versione 8.0, naturale evoluzione della versione prececente 7.5.03 certificata CTI n°007, consente di applicare le nuove norme UNI TS 11300 Parte 1,2 e 4 e le disposizioni delle Linee Guida nazionali è immediatamente disponibile. Consultare il listino prezzi in home page per gli aggiornamenti.
Segnaliamo inoltre che viene previsto per tutti gli edifici esistenti di categoria E1 - E2 con unità abitative superiori a 4 e comunque nel caso di potenze nominali di almeno 100 kW "sia preferibile" il mantenimento dell'impianto centralizzato in alternativa alla trasformazione in impianti autonomi. Nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti con unità abitative superiori a 4, "ove tecnicamente possibile" devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità.
Sempre nell'ambito di costruzione di impianti centralizzati , deve essere verificata la "corretta equilibratura " del sistema di distribuzione al fine di garantire i livelli di confort nella singola unità immobiliare; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore.
Queste disposizioni sono in vigore dal 25 Giugno 2009.